Questo è un aggiornamento sul caso di Antonio Attianese, il militare del reparto “Ranger” dell’Esercito Italiano, caso da noi affrontato e portato alla luce con un articolo del 21/02/2017.
Antonio sta lottando contro un tumore che lo tiene in scacco da quasi dodici anni, e che adesso vuole prendere il sopravvento attraverso le ultime due metastasi uscite negli ultimi 20 giorni al cervello e alle ossa.
Le sue sulle sue problematiche di salute e burocratiche ormai hanno toccato il cuore e le coscienze di tanti italiani che generosamente inviano video di sostegno alla sua causa.
Una causa che pretende il rispetto delle leggi e dei suoi diritti.
Antoni per fortuna al momento puà godere della vicinanza di colleghi, amici, familiari e semplici cittadini che, venuti a conoscenza della situazione vissuta gli si sono stretti attorno come per volerlo sostenere, supportare e proteggere.
Il dovere!
Un militare conosce bene questa parola, la sua vita scorre nel rispetto del suo significato. Ma oltre il dovere, esiste per un militare anche il “DIRITTO”, anche se nel caso del nostro Ranger sembra se ne siano dimenticati.
Infatti il diritto di ogni individuo è collegato ad un atteggiamento responsabile verso il proprio dovere.
Per meglio spiegare facciamo un esempio; il diritto di un paziente è quello di essere curato, il dovere del medico è quello di curare il paziente, ma se il medico difronte al suo dovere ha un atteggiamento irresponsabile vien meno il diritto del paziente di essere curato, ma anche il diritto del medico viene annullato in egual misura, dal momento in cui, dovesse esso stesso diventare un paziente ed incontrare un medico con il suo stesso atteggiamento inumano.
Ora tornando ad Antonio, si evince benissimo dalla documentazione che abbiamo visionato che alcuni diritti gli sono stati negati.
Ma ripercorriamo in breve la sua storia.
Dopo avergli diagnosticato un carcinoma vescicale, in seguito a versamenti continui di sangue nelle urine nel 2011 fu sottoposto ad intervento chirurgico di cistectomia radicale e confezionamento di neovescica ileale , nel 2012 a nefroureteropapillectomia destra, nel 2013 ad uretrectomia anteriore e confezionamento di uretrostomia perineale ed a metastasectomia polmonare e nel 2014 ad ureterectomia sinistra, dai referti si comprendeva già la malattia in stato di evoluzione con problemi renali gravi.
Il militare intraprende azioni legali per avere ciò che gli spetta per legge.
Tra le tante cose che la legge assicura in questi casi vi è la Superinvalidità per malattia in stato di evoluzione per il carcinoma vescicale.
Le Superinvalidità vengono assegnate in base alle “Tabelle per la classificazione delle infermità” nel quale vi è la Tabella “A” Prima categoria che al n°22 comprende “Tumori Gravi a rapida evoluzione, proprio la malattia riscontrata su Antonio.
Ma inspiegabilmente chi avrebbe dovuto assegnarla semplicemente rispettando le norme, oltretutto forte da tutta la documentazione medica prodotta da Antonio( più di 35 interventi e più di 100 ricoveri e le miriadi di visite al quale si è sottoposto), ha scelto non si comprende in base a quale criterio, di non concederla.
Ad oggi dopo gli ultimi referti ad Antonio spetterebbe una seconda Superinvalidità in riferimento al carcinoma riscontrato nel cervello, alla quale va ad aggiungersi quella riferita all’ultima identica problematica che ha colpito le ossa dei femori e delle tibie per i quali Antonio è dovuto sottoporsi ad elevate dosi di morfina per supportare i lòancinanti dolori che lo hanno investito e che non gli concedono un secondo di tregua.
La legge di riferimento per le Grandi invalidità- Superinvalidità è la (656/86) e l’art. 3 spiega in maniera esemplare le casistiche per il quale deve essere assegnata in base alle lettere di riferimento, ne riportiamo uno stralcio: La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La casistica della “superinvalidità” comprende 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) a carattere tassativo elencate nella tabella annessa alla legge 656/86 che rende impossibile includere nelle categorie suddette delle infermità affini, eccezion fatta per i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi.
In presenza, quindi, di menomazioni particolarmente gravi tali da incidere anche sulla totale autonomia di relazione del soggetto, ai soggetti affetti da una delle infermità contemplate compete, quindi, un assegno di superinvalidità e un’indennità d’assistenza e accompagnamento d’importo diverso secondo la lettera d’iscrizione.
Le indennità sono corrisposte anche quando l’invalido è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura, mentre quando questi è ammesso in istituti rieducativi o assistenziali gli importi degli assegni sono devoluti per quattro quinti all’Istituto e per il rimanente quinto all’invalido (art.3 legge 656/86)
La tabella al quale fa riferimento la legge è la tabella per la classifica d’infermità menzionata prima, al quale bisognerebbe far riferimento per le casistiche di superinvalidità.
Riportiamo testuali parole della tabella E in questione, alla lettera B leggiamo: “Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.
A questo punto nasce una domanda legittima: se la legge prevede la superinvalidità sia in riferimento al carcinoma vescicale sia al carcinoma all’encefalo, qual è il punto non chiaro per concederle?
Non è finita qui.
Sempre in riferimento alle “Tabelle di classificazione delle infermità” il nostro ranger è affetto anche da SINDROME DEPRESSIVA GRAVE tabella A.
Lo stesso Antonio evidenzia il fatto che con più Superinvalidità gli spetta “L’assegno di cumulo per infermità” (art.4 legge 111/84), riportiamo anche qui lo stralcio di riferimento:” Nel caso in cui con un’invalidità ascritta alla prima categoria (o una superinvalidità ascrivibile ad una delle lettere della Tab. E), coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non reversibile (come da successiva tabella) che si aggiunge a quello di superinvalidità, purché si tratti d’invalidità diverse da quelle che hanno dato titolo all’assegno di superinvalidità”
Antonio vuole ciò che gli spetta, non ha chiesto niente di più, vuole capire il perché non sia stata attuata la legge, e con lui lo vogliamo sapere anche noi e tutti quelli che ad oggi lo hanno sostenuto e che continuano a farlo.
Non vogliamo pensare che ci sia una volontà nel non attribuire questi “Privilegi”, se così si possono chiamare, né abbiamo intenzione di colpevolizzare nessuno, ma semmai sottolineare un’ingiustizia che nel gigantesco macchinario burocratico è sotto gli occhi di tutti.
Perché continuare a far sentire una vittima come se fosse un mendicante che chiede l’elemosina?
Dobbiamo forse credere che le istituzioni vogliano procrastinare all’infinito le soluzioni a tali problemi nella speranza che le persone muoiano e con loro le loro richiesti e i loro problemi?
Pochi giorni fa un medico della CMO di Bari ha fatto visita ad Antonio per valutare il suo aggravamento, e ha preso in carico tutta la documentazione per la valutazione dell’aggravamento.
In prima battuta sembrerebbe che questo medico non voglia, per la seconda volta, riconoscere ad Antonio quanto la leggere sembrerebbe garantirgli.
Rimaniamo in attesa di sapere se questa volta verrà riconosciuto ad Antonio tutto ciò che la legge prescrive.
Antonio Attianese ha fatto il suo dovere, è stato soldato e uomo responsabile davanti alla richiesta di espletamento del suo dovere come militare all’Esercito Italiano, ora fatelo voi nel garantirgli il suo DIRITTO!
Di seguito link e documenti attestanti i diritti negati ad Antonio.
http://www.unms.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=204Legge_656_86.pdf
grandi-invalidi-superinvalidita
tabelle_per_classifiche_di_infermita
verbale modello BLB n°1880