Questo è un messaggio indirizzato a tutti quei cittadini che quotidianamente servono questo nostro Paese vestendone una divisa del Comparto Difesa, del Comparto Sicurezza e dei Vigili del Fuoco.
Questo messaggio è per chiedere a tutti voi, amici e colleghi, di fare uno sforzo per supportare il Presidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta Gian Piero Scanu nella sua ultima battaglia che si sta tenendo ALLA CAMERA.
Questa sera sarà votata la legge promossa dallo stesso Scanu e firmata da 150 Parlamentari di vari Gruppi politici, la quasi totalità degli appartenenti alla Commissione Difesa.
Il Presidente Scanu per portare a compimento questa legge che va COMPLETAMENTE A FAVORE DEL PERSONALE IN DIVISA, si è dovuto scontrare con gran parte dei Vertici Militari e Politici proprio per il fatto che andava a smontare quella sorta di “cupola” che si era creata intorno alle vicende legate al benessere fisico e morale di tutto il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.
Il Presidente Scanu e tutta a Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Vittime dell’Uranio Impoverito da Lui presieduta, attraverso questa legge hanno cercato di scardinare il sistema relativo al sistema sanitario e previdenziale attualmente esistente nei due Comparti Difesa e Sicurezza.
Questa legge renderà impossibile il protrarsi dell’attuale “gestione domestica”, dove i controlli effettuati in favore del personale in divisa sono eseguiti dalle stesse Amministrazioni che devono ricevere il controllo, quindi un eventuale sanzione.
In tale realtà come possiamo ancora credere che il giudicante non si faccia intimidire dal giudicato visto che ne fa parte e, nella quasi totalità dei casi, ne è subordinato?
“Gli esempi che questa che stiamo vivendo è una realtà utopistica sono all’evidenza di tutti. Scanu apre al controllo terzi sulla salute, lavoro e luoghi di lavoro militari e questo è totalmente contrastato dai vertici e comandi generali, tanto contrastato che, rispetto al tema principale, che è quello di fare una legge che metta le basi a veri strumenti di tutela su salute e lavoro per cancellare le condizioni e le situazioni che hanno portato a migliaia tra malati e morti” cit.
Cari Militari italiani, Volontari, Graduati, Sottufficiali, e Ufficiali, caro personale in divisa, forse è arrivato il momento di far sentire la vostra voce e le vostre richieste in materia di tutela e benessere fisico e mentale.
Ormai quotidianamente leggiamo o, peggio ancora, viviamo di persona, soprusi e vessazioni atte a non far riconoscere ciò che spetta ad ogni cittadino che ha giurato fedeltà alla Patria e alle Istituzioni, ovvero un’esistenza dignitosa e sotto quella tutela che risulta vitale, oggi più che mai.
Molti di noi ancora piangono Colleghi e amici che si sono spenti per cause di servizio e che anche da morti non hanno ricevuto quell’assistenza e quella dignità sperata oltre che dovuta.
Ora difronte abbiamo Scanu, un”semplice” cittadino, che pur non vestendo una divisa è sceso sul campo di battaglia in difesa e in tutela di tutti gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato e, credetemi, non senza sofferenze e patimenti.
Il Presidente Scanu non si è fatto ne intimidire ne tanto meno si è lasciato convincere nel desistere nella sua battaglia, proprio per il fatto che la sentiva sua, la sentiva vera, la sentiva necessaria.
Ora non abbandoniamolo come hanno fatto troppi “amici” accanto a lui, per promesse, accordi e/o pressioni ricevute anche dai Vertici Militari e politici.
Bisogna far sentire che questo cambiamento, questa tutela sono voluti e sostenuti da tutti.
Condividete il messaggio, scrivete sulle vostre bacheche e sulle bacheche dei profili e gruppi politici e militari.
Non perdiamo quest’ultima opportunità di far evincere la forza, la dignità, la volontà di chi indossa una divisa, di chi è italiano.
Nello specifico la legge Scanu cita:
- Non si tocca la PENSIONE PRIVILEGIATA e leggendo la parte della relazione da pag 77 a 82, con tanto di tabelle, la tutela infortunistica e previdenziale migliora;
- Per quanto riguarda l’equo indennizzo nel relazione si legge : “ Si tratta, quindi, di una prestazione che non si può ascrivere alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, non essendo caratterizzata dal necessario requisito dell’immediatezza del sostegno economico rispetto al verificarsi dell’evento. Immediatezza che, invece, si riscontra con riferimento all’equo indennizzo. Al fine di valutare l’adeguatezza della tutela indennitaria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantita al personale delle Forze armate, rispetto a quella garantita alla generalità dei lavoratori il raffronto deve essere effettuato esclusivamente tra l’equo indennizzo e le prestazioni indennitarie previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni;
- 376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. ( NON SI CANCELLA EQUO INDENNIZZO );
- L’estensione delle tutele di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, avrebbe effetti positivi per il personale delle forze armate non soltanto con riguardo alle prestazioni economiche, ma anche con riferimento a quelle sanitarie, considerato il regime di tutela privilegiata che vige per gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici, all’assistenza alla disabilità e all’assistenza protesica.
- esempio del passaggio all’Inail:Sia nel sistema INAIL che in quello dell’equo indennizzo ogni menomazione è valutata con una percentuale di invalidità.A parità di menomazione quella INAIL è quasi sempre superiore salvo alcuni casi particolari e limitati. Comunque anche in questi casi si deve tener conto che l’INAIL oltre il danno materiale indennizza anche il danno funzionale. Quindi la percentuale di lesione non va letta in assoluto ma in base all’entità dell’indennizzo che determina. Assumendo una retribuzione di € 30.000 annui (per l’equo indennizzo vale la retribuzione –base inziale) la prima categoria dà diritto ad un equo indennizzo di € 60.000 una tantum ( una volta sola).La rendita INAIL, con il 60% di menomazione e retribuzione di € 30.000, dà diritto ad € 24.006 annui per tutta la vita.Nell’arco di soli tre anni, il lavoratore si troverà ad aver percepito € 12.000 in più di quanto garantito dall’equo indennizzo e, come già evidenziato, continuerà a percepire la rendita annua per tutta la durata della sua vita.L’inadeguatezza della tutela indennitaria garantita dall’equo indennizzo diviene macroscopicamente evidente nei numerosi casi in cui le lesioni ascrivibili alla prima categoria sono valutate, in applicazione della tabella INAIL, con il 100% di menomazione.In questi casi, e sempre assumendo una retribuzione di € 30.000 annui, mentre l’equo indennizzo è confermato nella misura di € 60.000 una tantum, la rendita INAIL sarebbe pari a € 33.606 annui.
La rendita è esente da ritenute fiscali ed è cumulabile con la retribuzione e con la pensione di invalidità, salvo che quest’ultima sia riconosciuta in relazione ad un quadro patologico perfettamente sovrapponibile a quello che dà diritto alla rendita INAIL. Va aggiunto che l’INAIL indennizza anche i gradi inferiori all’11% (fino a un valore minimo del 6%) mentre nulla è riconosciuto come equo indennizzo per i gradi inferiori all’11%.
TESTO COMPLETO DELL’EMENDAMENTO
Art. 1 dopo il comma 376, aggiungere i seguenti:
“376-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.L’assicurazione di detto personale è attuata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale di cui al comma 1 sulla base della verifica delle denunce ricevute.All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e finanze».
376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
376-quater. L’assolvimento dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell’equo indennizzo. L’accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall’INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità. Le prestazioni garantite dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell’equo indennizzo.
376-quinquies. Le Amministrazioni di cuial comma 376-bis, trasmettono all’Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l’evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’accertamento della dipendenza della lesione o dell’infermità da causa di servizio.Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell’entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell’equo indennizzo, possono essere denunciati all’INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
376-sexies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell’ambito dell’Amministrazione della difesa).
- Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell’articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall’articolo 26 del presente decreto legislativo.
- Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall’articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
- Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell’Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
- a)effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa;
- b)fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
- c)definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell’attività svolta.»;
- b) all’articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis)è aggiunta la seguente:
«d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuocoassistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;
- c) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis, l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco è condotta da nuclei composti dal personale ispettivo del ministero interessato e dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al successivo comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate,delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del mare,della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL.Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;b) disciplinare le modalità con cui condurre l’attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;
«2-ter Il personale dell’ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-bis deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».
376-septies. All’articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
376-octies. All’articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
376-novies. Ai fini dell’attuazione dei commi da 376-bis a 376-octies è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall’anno 2018.
#NESSUNORIMANEINDIETRO
#GIUSTIZIAPERATTIANESE
#URANIOIMPOVERITO
FONTI:
Foto di copertina fonte: www.infermieristicamente.it